PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani imprenditori).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:

              «n-ter) i redditi d'impresa, determinati secondo le disposizioni del capo VI, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 21-bis»;

          b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Determinazione dell'imposta per i redditi d'impresa dei giovani imprenditori). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi d'impresa, come definiti dall'articolo 55, realizzati nei primi cinque periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore individuale o la maggioranza dei soci o dei partecipanti, ove trattisi di redditi prodotti in forma associata a norma dell'articolo 5, possieda i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, e che la misura dei predetti redditi non ecceda l'importo annuo di 55.000 euro. Nel caso di reddito prodotto in forma associata, il limite d'importo indicato nel periodo precedente è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti aventi i requisiti indicati al comma 2.
      2. I redditi indicati al comma 1 sono tassati separatamente quando sono percepiti da soggetti che non hanno compiuto, nel periodo d'imposta, l'età di trentacinque

 

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anni, purché gli stessi non abbiano già fruito delle disposizioni del presente articolo per cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi.
      3. L'imposta è determinata applicando all'ammontare del reddito d'impresa, determinato secondo le disposizioni del capo VI, l'aliquota del 25 per cento.
      4. Qualora dall'applicazione delle disposizioni del capo VI risulti una perdita, si procede a norma dell'articolo 56, comma 2.
      5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi»;

          c) all'articolo 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Per i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'imposta è calcolata applicando l'aliquota del 23 per cento al reddito complessivo netto, purché non eccedente l'importo di 76.000 euro, nei primi cinque periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, qualora il capitale sociale non sia detenuto, anche indirettamente, da una sola persona e la maggioranza del capitale sia detenuta da soci che non hanno compiuto, nel periodo d'imposta, l'età di trentacinque anni e non hanno partecipazioni in altre società che beneficiano della medesima riduzione. La sussistenza delle condizioni indicate nel periodo precedente è attestata nelle forme prescritte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.
(Efficacia delle agevolazioni).

      1. Le disposizioni degli articoli 17, 21-bis e 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificati e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal

 

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periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2009 e in euro 490.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) a decorrere dall'anno 2010:

              1) quanto a euro 100.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

              2) quanto a euro 90.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

              3) quanto a euro 70.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

              4) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

              5) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui

 

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all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230;

              6) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

              7) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

              8) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.